La Scuola privata non è Scuola pubblica

La Scuola privata non è Scuola pubblica

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Il Libro descrive e il CD documenta il percorso politico e parlamentare della regolamentazione legislativa della parità scolastica; il ruolo svolto dalla piattaforma elettorale dell’ULIVO nel 1995 e l’interpretazione che nel 2000 la legge di parità esprime, implicitamente ed esplicitamente, del 3° comma dell’art. 33 della Costituzione.

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Descrizione

Il Libro descrive e il CD documenta il percorso politico e parlamentare, dall’Assemblea Costituente, della regolamentazione legislativa della parità scolastica; il ruolo svolto dalla piattaforma elettorale dell’ULIVO nel 1995 e l’interpretazione che nel 2000 la legge di parità esprime, implicitamente ed esplicitamente, del 3° comma dell’art. 33 della Costituzione (“senza oneri per lo Stato”). Si analizza come l’erogazione di contributi alle scuole paritarie veniva prevista solo in presenza di convenzioni che li avrebbero dovuto regolare, in quanto essi derivano non da un diritto costituzionale ma sono il frutto di un accordo tra le parti che individua le rispettive convenienze. Si evidenzia anche come i contributi (borse di studio) agli studenti che frequentano tali scuole avrebbero dovuto esser di pari entità rispetto a quelli corrisposti ai frequentanti le scuole statali. Emerge con forza l’assenza di alternative a tale assetto e la sua ineluttabilità rispetto al dettato della Costituzione vigente. Il libro descrive, con un riferimento ad una vasta documentazione, i momenti salienti e i meccanismi giuridici e amministrativi che hanno progressivamente realizzato l’attuale stravolgimento della vigente legge sulla parità scolastica: a livello regionale con le leggi che, violando l’attuale dettato del Titolo V della Costituzione, interpretano arbitrariamente il Decreto n. 112/1998 come una delega di funzioni legislative. Tali leggi si configurano di fatto come leggi di “parità regionali” che trattano materie rientranti tra le “norme generali sull’istruzione” riservate alla competenza statale oppure, quando trattano materie rientranti tra la legislazione concorrente, ignorano i “principi fondamentali” che la regolano; a livello nazionale con l’ormai ultra ventennale e incessante attività amministrativa degli uffici centrali del MIUR e del MEF che hanno aggiunto, nei regolamenti di attuazione, illegalità ad illegalità fino allo svuotamento totale dei principi su cui si fondava la legge. Tra le modifiche imposte per via amministrativa, si colloca oggi anche quella che colpisce un “principio fondamentale” della legge di parità, realizzata con l’azzeramento, a decorrere dal 2011, dello stanziamento per le borse di studio “di pari importo” erogate dalle regioni a statuto ordinario.

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